Sanzioni per mancata valutazione rischi | D.Lgs. 81/08

La mancata valutazione e aggiornamento della valutazione dei rischi al d.lgs 81/08, le sanzioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora il datore di lavoro ha prodotto una valutazione dei rischi non adeguata e un’insufficiente formazione dei lavoratori equivale ad una mancata valutazione dei rischi e formazione. Questo il punto fermo che la Corte di cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008.

Il testo unico sicurezza prevede l'aggiornamento al D.lgs 81/08 entro il primo di gennaio 2009, nel documento di valutazione dei rischi dovranno essere valutati anche i rischi da interferenze e per le lavoratrici gestanti.

Il documento unico valutazione rischi da interferenze ( il D.UV.R.I. ) deve essere a disposizione degli organi di controllo nel momento che ci siano lavoratori di altre aziende a svolgere lavori all'internno dei vostri ambienti di lavoro.

Il duvri può essere rivolto a ditte edili, cooperative, imprese di pulizie, casi di appalti e subbappalti.

La nostrà società di consulenza e formazione offre consulenza per la stesura del documento per la valutazione dei rischi, inoltre offre l'aggiornamento all'81 il testo unico per la sicurezza.


Una volta compilato il form un nostro tecnico vi contatterà per avere maggiori informazioni sulle vostre realtà aziendali. La nostra offerta si rivolge a tutti i tipi di azienda consulenza diretta e on line in tutta italia, per info e preventivi 06.99.68.439

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I nostri servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro decreto 81 del 2008 sono dipsonibili in tutta italia.

Evitate le sanzioni grazie alla nostra consulenza, ricordiamo che le sanzioni per la mancata valutazione dei rischi, o una valutazione parziale sono penali.

Art. 55 d.lgs 81/08 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente :
1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;

f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

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